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• Articolo 1 - SCOPO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione definita HCSSLUG non ha scopi di lucro, ha una struttura democratica ispirata a principi di solidarietà, uguaglianza, libertà e non violenza. Non ha fini politici, non fa discriminazioni razziali o religiose ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti della costituzione, del codice civile, penale e delle leggi statali e regionali. • Articolo 2 - FINALITÁ DELL'ASSOCIAZIONE • Favorire la diffusione della filosofia GNU (http://www.gnu.org) promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare riferimento al campo informatico e al software libero, l'attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come GNU/Linux ed i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e perfezionabili da parte dall'utente. • Organizzare manifestazioni, raduni, incontri, attività culturali nelle scuole e negli enti pubblici, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, corsi di formazione, a livello locale, nazionale ed internazionale. • Realizzare e pubblicare guide e manuali di qualsiasi tipo e formato, volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza del "software libero" in tutte le sue forme, riservandosi inoltre la possibilità di collaborare con altri gruppi o singoli che perseguono le stesse finalità. • Favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa. • Promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottointendono al funzionamento dei sistemi informatici e l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici. • Articolo 3 - PATRIMONIO Il patrimonio è formato: • Dal patrimonio iniziale di € 1; • Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione; • Dai contributi di enti pubblici, privati ed altre persone fisiche e giuridiche; • Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; • Da eventuali entrate per servizi e attività prestate dall'associazione; • Da rimborsi derivanti da convenzioni; • Da fondi di riserva derivati da eventuali eccedenze di bilancio. • Articolo 4 - SEDE L'associazione ha sede legale in Via Ponte Don Melillo Università degli Studi di Salerno C.A.P. 84084. • Articolo 5 - SOCI Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. • Articolo 6 - SOCI FONDATORI Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori SOLO coloro che hanno firmato e sottoscritto l'atto costitutivo della presente associazione. Il titolo di Socio Fondatore non è alienabile se non per volontà dell'interessato. I Soci Fondatori mantengono sempre ed in ogni caso il diritto di voto. • Articolo 7 - SOCI ORDINARI Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'associazione e che presentino domanda di iscrizione alla stessa. I Soci Ordinari hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative del gruppo, possono presenziare e convocare riunioni, hanno diritto di voto all'interno delle stesse, sia che siano fisicamente presenti sia a mezzo delega. VIENE LORO PRECLUSA SOLO LA POSSIBILITÁ DI VOTARE LA MODIFICA TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE STATUTO E LA DISMESSIONE DI PROGETTI RITENUTI DANNOSI PER IL GRUPPO. • Articolo 8 - SOCI SOSTENITORI Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a socio sostenitore con le modalità stabilite nel regolamento. Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito ufficiale. La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione. Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori. • Articolo 9 - DECADIMENTO DELLA QUALITÁ DI SOCIO Qualunque socio, sia Fondatore sia Ordinario che mantenga una condotta contraria al presente statuto, alle norme imperative sancite dall'ordinamento giuridico italiano, o mantenga comportamenti irrispettosi verso gli iscritti all'associazione o che siano dannosi per l'immagine e la sopravvivenza del gruppo o che sfruttino il gruppo e le sue risorse per fini esclusivamente personali, illegali o che danneggino altre persone sarà espulso incondizionatamente dall'associazione. La mozione di espulsione può essere avanzata da tutti i Soci sia Fondatori che Ordinari, deve essere debitamente motivata, non può essere contraria ai principi stabiliti dal nostro ordinamento giuridico e deve essere presentata ai SOLI SOCI FONDATORI o al CONSIGLIO DEL COMITATO DIRETTIVO i quali, dopo aver preso visione e verificato la fondatezza della mozione, pubblicheranno la stessa, indicando i motivi e i nomi dei proponenti. LA MOZIONE VIENE VOTATA DA TUTTI I SOCI in assemblea, anche a mezzo delega e diventa esecutiva se il numero delle approvazioni è pari al 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui, in una prima votazione non si dovesse giungere ad un accordo, i Soci Fondatori hanno l'obbligo di protrarre il periodo di voto per il tempo massimo di una settimana. Se alla scadenza del periodo prestabilito non si giunge ad un accordo la mozione decade automaticamente. La mozione decaduta può essere comunque riproposta dopo un mese dall'avvenuta decadenza. • Articolo 10 - ISCRIZIONE L'adesione a HCSSLUG è libera e gratuita ma si richiede a titolo partecipativo l'impiego di parte del proprio tempo per lo sviluppo e per la crescita dell'associzione. Per partecipare alle attività di HCSSLUG è necessario iscriversi presso il sito ufficiale o tramite le altre modalità indicate. L'iscrizione comporta l'accettazione indiscussa del presente statuto in tutte le sue parti. L'annullamento dell'iscrizione è libera, personale e può essere effettuata dall'interessato in qualunque momento. • Articolo 11 - VOTAZIONI Le votazioni all'interno del gruppo durante lo svolgimento degli incontri sono libere e garantite a tutti i soci, non possono essere forzate nè condizionate dal giudizio altrui, come stabilito dall'ordinamento giuridico italiano. Sono da considerarsi pertanto nulle tutte le votazioni fatte sotto la minaccia di violenze fisiche o psicologiche e sono altrettanto nulli tutti i voti frutto della coercizione, della minaccia, del condizionamento e della violenza da parte di terzi. Tutti i soci hanno libero accesso a tutte le votazioni sia che siano presenti fisicamente sia a mezzo delega. • Articolo 12 - APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO Il presente statuto sarà approvato durante la prima riunione costitutiva di HCSSLUG e avrà valore per il gruppo solo dopo essere stato letto ed approvato articolo per articolo e con l'obbligo per i presenti di raggiungere per l'approvazione di ogni singolo articolo il quorum del 50% + 1 dei presenti. I presenti alla riunione di costituzione di HCSSLUG che leggeranno, voteranno, approveranno e sottoscriveranno il presente statuto saranno considerati a tutti gli effetti SOCI FONDATORI. • Articolo 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei soci può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci fondatori non hanno nessuna particolare prerogativa. L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. • Articolo 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel regolamento e fatte salve le disposizioni di legge. All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: • la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione; • il bilancio dell'esercizio sociale. L'assemblea delibera inoltre in merito: • alla nomina del Consiglio Direttivo; • all'approvazione del regolamento interno dell'associazione; • ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno; • alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza; • alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci potranno avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal regolamento. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% +1 dei soci. Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, visto art. 21 CC, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati. • Articolo 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo e con le modalità previste nel regolamento, per deliberare su: • la modifica dello Statuto; • la proroga della durata dell'associazione; • lo scioglimento dell'associazione. Per modificare lo Statuto, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. • Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due volte. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel regolamento interno. • Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente. • Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel regolamento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio Direttivo: • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea; •sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato; •determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività; eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente; •accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato; •il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'attribuzione della qualifica di socio sostenitore; •deliberare in merito all' esclusione dei soci; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento. Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni. L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 2 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, dovrà tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione. Qualora, durante il mandato, viene a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, l'assemblea provvederà a sostituire il Comitato. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. • Articolo 17 - PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente. • Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo; • in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel regolamento. • Articolo 18 - COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. É composta da tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la concorrenza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo. Il Collegio compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'associazione, riferendola all'assemblea. Esercita, pertanto, la vigilanza sul corretto mantenimento dei libri sociali e delle scritte contabili. • Articolo 19 - COMMISSIONE AMMINISTRATIVA La commissione Amministrativa è composta da 5 membri, tra cui di diritto il Responsabile Legale. I membri sono eletti dal Comitato Direttivo e durano in carica 1 anno. Sono eleggibili i soci ordinari dell'associazione. La Commissione ha l'incarico di: • curare il mantenimento del registro verbali dell'Assemblea dei soci; • curare il registro verbali del Comitato Direttivo; • curare il registro delle entrate e delle uscite; • curare il registro protocollo; • amministrare i fondi dell'associazione; • curare gli atti formali dell'associazione. • Articolo 20 - SEGRETERIA OPERATIVA La Segreteria Operativa è nominata dal Consiglio Direttivo: • É composta da tutti i soci che ne vogliono far parte. • Si riunisce almeno una volta al mese. • Ha il compito di attuare le direttive assegnatele dal Comitato Direttivo. • Ha il compito di collaborare alla realizzazione di iniziative progetti all'interno dell'associazione, in caso di sede deve garantire la gestione del locale della sede. • Può darsi un regolamento interno per la propria funzionalità. • Articolo 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. • Articolo 22 - SCOGLIMENTO ED ESTINZIONE L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.: • quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. • per altre cause di cui all'Art 27 c.c. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. • Articolo 23 - NORMA DI CHIUSURA Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e per eventuali controversie si fa riferimento al Tribunale di Salerno. |
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